Art. 10
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[1]Industria agevolata. (Art. 10 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto e' ammesso al pagamento della tassa di fabbricazione nella misura di un terzo della tassa di cui e' gravato se proveniente dalle fabbriche di prima categoria e nella misura di L. 60 per ogni ettolitro di alcool anidro se proveniente dalla distillazione delle vinacce o del vino. 4
[3]COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 27 SETTEMBRE 1910, N. 824.
[4]I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata.
[5]Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la soprattassa di fabbricazione non abbuonata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1913, n. 572
4La L. 8 giugno 1913, n. 572, nel modificare la tabella A del Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3, della tabella A, annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della imposta per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, e' applicabile allo spirito impiegato in detta industria dal 25 settembre 1910".
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 19 gennaio 1919 · versione 4 su Normattiva