Art. 10

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[1]Industria agevolata. (Art. 10 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto e' ammesso al pagamento della tassa di fabbricazione nella misura di un terzo della tassa di cui e' gravato se proveniente dalle fabbriche di prima categoria e nella misura di L. 60 per ogni ettolitro di alcool anidro se proveniente dalla distillazione delle vinacce o del vino. 4 11

[3]COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 27 SETTEMBRE 1910, N. 824.

[4]I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata.

[5]Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la soprattassa di fabbricazione non abbuonata.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 giugno 1913, n. 572

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La L. 8 giugno 1913, n. 572, nel modificare la tabella A del Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3, della tabella A, annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della imposta per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, e' applicabile allo spirito impiegato in detta industria dal 25 settembre 1910".

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Il D.L. Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2016, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare la tabella A del Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che "A modificazione di quanto e' disposto dall'art. 3 della tabella A annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con la legge del 23 giugno 1912, n. 643, per gli spiriti impiegati nell'industria dell'aceto e' accordata, sull'ammontare dell'intera tassa di fabbricazione qual'e' stabilita dall'art. 1 del presente decreto, una riduzione nella misura di L. 180 per ogni ettolitro anidro di spirito proveniente dalle fabbriche di prima categoria e di L. 210 per ogni ettolitro anidro di spirito proveniente dalla distillazione delle vinacce o del vino".

Testo vigente dal 19 gennaio 1919 al 4 settembre 1921 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art10 · fonte su Normattiva