Art. 10
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[1]Industria agevolata. (Art. 10 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]((Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto e' ammesso al pagamento della tassa di fabbricazione nella misura di un terzo della tassa di cui e' gravato se proveniente dalle fabbriche di prima categoria e nella misura di L. 60 per ogni ettolitro di alcool anidro se proveniente dalla distillazione delle vinacce o del vino)).
[3]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 27 SETTEMBRE 1910, N. 824)).
[4]I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata.
[5]Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la soprattassa di fabbricazione non abbuonata.
Testo vigente dal 3 dicembre 1910 al 1 luglio 1913 · versione 2 su Normattiva