Art. 1 (Allegato III)

[1]Allegato III.

[2]R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, che regola lo sconto presso gli Istituti di emissione degli effetti rifasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

[3](Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dal Regno del 29 febbraio 1908, n. 50).

[4]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[5]RE D'ITALIA

[6]Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1907, n. 804;

[7]Sentito il Consiglio dei ministri;

[8]Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro, d'accordo col ministro delle finanze;

[9]Abbiamo decretato e decretiamo:

[10]Art. 1.

[11]Il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano potra' rilasciare, a favore della Banca autonoma di credito minerario, effetti cambiari in base e non oltre l'ammontare dei tre quarti delle somme di cui sia creditore per regolare contratto verso terzi, per vendite a termine di zolfo.

[12]Sui detti effetti cambiari dovra' essere indicata la data e la registrazione dei contratti, nonche' la quantita' di zolfo venduto.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-iii-art1 · fonte su Normattiva