Art. 54

[1](Art. 2 e 23, legge 15 luglio 1906, n. 333).

[2]I due milioni che il Banco di Sicilia ha anticipato al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, sono rimborsati dal Consorzio al Banco ratealmente nel termine non maggiore di otto anni, cogli interessi al saggio minimo.

[3]Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sui prelevamenti da farsi sul prezzo di vendita dello zolfo ai termini dell'art. 13, n. 2, della legge 15 luglio 1906, n. 333, e sopra tutto le attivita' della Banca di credito minerario predetta.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art54 · fonte su Normattiva