Art. 7 (Allegato I)
[1](1).
[2]L'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione riscontrera', a brevi intervalli, se siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti, e potra' esaminare i registri e la corrispondenza degli Istituti per appurare l'esistenza reale dei depositi attivi all'estero risultanti dai certificati di' cui agli articoli 4 e 5.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Monza, addi' 10 ottobre 1895.
[5]UMBERTO.
[6]Sidney Sonnino.
[7]Visto, Il guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
[8]-------------- (1) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge alle parole «Ufficio centrale d'ispezione» devono ritenersi sostituite le altre «Ispettorato generale».
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva