Art. 127
[1](Art. 22, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Il ministro del tesoro puo' fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva