Art. 135
[2]Le norme per l'esecuzione degli articoli 12, 15, 80 a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la piu' rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1).
[3]Con tale decreto e' anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo.
[4]Con altro decreto Reale (2) sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta.
[5]Il regolamento del Banco di Napoli (3) nella parte riguardante il personale, determina la responsabilita' dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 138, 139 e 140.
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[7](1) R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, modificato con R. decreto 19 novembre 1905, n. 553.
[8](2) R. decreto 1° giugno 1897, n. 172.
[9](3) Approvato con R. decreto 2 agosto 1903, n. 529.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva