Art. 123

[1](Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 17, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 36, legge stessa).

[2]Alla fine di ciascun triennio il ministro del tesoro ordinera' una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione, a mezzo di ufficiali dallo Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.

[3]Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art123 · fonte su Normattiva