Art. 124
[1](Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Queste ispezioni hanno per oggetto:
[6]LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43;2627
- f)di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;
[9]--------------- (1) Data dell'applicazione della legge 10 agosto 1893, n. 449.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43
26Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
Decreto 28 settembre 1998
27Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4, 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."
Testo vigente dal 16 ottobre 1998, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva