Art. 124
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[1](Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Queste ispezioni hanno per oggetto:
- a)di accertare la quantita' e la qualita' delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, considerati come riserva, ai termini di legge;
- b)di verificare la quantita' effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformita' al regolamento di cui all'art. 4 gia' citato;
- c)di accertare se, nel cambio dei biglietti al pubblico e nel tratto dei biglietti tra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
- d)di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;
- e)di verificare la qualita' delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nel titolo IV;
- f)di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;
- g)di appurare se entro i due anni, come prescrive l'art. 60, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo il 25 agosto 1893 (1), per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessioni di beni immobili;
- h)di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;
- i)di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiono, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del tesoro.
[3]--------------- (1) Data dell'applicazione della legge 10 agosto 1893, n. 449.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva