Art. 22

[1](Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253).

[2]La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta, ai termini dell'art. 67 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art22 · fonte su Normattiva