Art. 132

[1](Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione. 24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1

24

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a che non sara' entrato in funzione il nuovo Parlamento e' sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilita' prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".

Testo vigente dal 9 gennaio 1945, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art132 · fonte su Normattiva