Art. 132

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[1](Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 9 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art132 · fonte su Normattiva