Art. 132
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[1](Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 9 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva