Art. 137

[1](Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]Con decreto Reale, sopra proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potra' essere sospesa o revocata la facolta' dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

[3]Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

[4]L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia puo' esser promossa da uno o da piu' azionisti, purche' posseggano almeno mille azioni.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art137 · fonte su Normattiva