Art. 142
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[1](Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Legge 5 luglio 1908, n. 388)
[2]E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di Banca, o qualunque altro titolo rappresentante valori di Banca, sotto comminatoria di una multa da L. 50 a L. 500 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.
[3]Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva