Art. 67
[2]La Banca d'Italia paghera' ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.
[3]Se cio' non bastasse, alla deficienza sara' provveduto colla riserva straordinaria di cui nella Convenzione del 29 novembre 1908 gia' citata.
[4]Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovra' fare per la liquidazione della Banca romana non fruttano interesse a favore della prima.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva