Art. 67

[1](Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata - Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 1 e 2, convenzione 29 novembre 1908, gia' citata).

[2]La Banca d'Italia paghera' ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

[3]Se cio' non bastasse, alla deficienza sara' provveduto colla riserva straordinaria di cui nella Convenzione del 29 novembre 1908 gia' citata.

[4]Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovra' fare per la liquidazione della Banca romana non fruttano interesse a favore della prima.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art67 · fonte su Normattiva