Art. 22
[2]La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta, ai termini dell'art. 67 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva