Art. 25

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[1](Art. 30 legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 11, legge 3 marzo 1893, n. 47).

[2]La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro e' fissata in 125 milioni di lire, cosi' ripartite:

[3]Banca d'Italia.... L. 115,000,000

[4]Banco di Sicilia... » 10,000,000

[5]L'interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni e' ragguagliato alla ragione di L. 1.50 per cento al netto di ogni imposta.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 30 ottobre 1912 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art25 · fonte su Normattiva