Art. 41

[1](Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).

[2]La cauzione a garanzia della gestione di tesoreria e' di 90 milioni di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di Borsa, sotto deduzione di un ventesimo del valore cosi' determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

[3]A costituire la detta cauzione concorre anche la somma accantonata dalla Banca d'Italia a' termini degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata col Governo il 30 ottobre 1894, ed approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art41 · fonte su Normattiva