Art. 42

[1](Art. 12, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).

[2]Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria e' lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

[3]Quando il fondo a disposizione del tesoro si elevi per qualunque ragione al disopra di 40 milioni, o scenda al disotto di 10 milioni, sulla differenza in piu' e in meno decorre a favore del tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di L. 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.

[4]La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art42 · fonte su Normattiva