Art. 43
[1](Art. 13, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
[2]Finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica e il cambio dei biglietti degli Istituti di emissione sia regolato dalle disposizioni dell'art. 8 (comma secondo e terzo) del presente testo unico, le somme versate in oro e in argento nelle casse della Banca per conto del tesoro devono essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del tesoro.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva