Art. 40
[1](Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
[2]La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformita' alle norme stabilite con apposito regolamento (1).
[3]----------------------- (1) Regolamento approvato con il decreto 15 gennaio 1895, n. 16.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva