Art. 71
[1](Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 349).
[2]La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle ed il prezzo di vendita delle nuove, sara' a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, pota essere anticipata dai Crediti fondiari.
[3]Per siffatta anticipazione i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 delta legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. Il Credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno potra' inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all'art. 9 dell'allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, modificato dall'art. 13 della legge 7 luglio 1905, n. 349.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva