Art. 76

[1](Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata).

[2]Il fondo di dotazione del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno conservera' la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.

[3]La Banca d'Italia liquidera' per conto del Credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art76 · fonte su Normattiva