Art. 77
[1](Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9).
[2]Se le disposizioni contenute negli articoli 73 e 76 non bastassero a garantire le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva