Art. 77

[1](Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

[2]Se le disposizioni contenute negli articoli 73 e 76 non bastassero a garantire le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art77 · fonte su Normattiva