Art. 73

[1](Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

[2]Per gli eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario in liquidazione della gia' Banca nazionale nel Regno e il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai termini dell'art. 29, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore al 3.50 per cento all'anno,

[3]Per il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli da fondo di dotazione, disponibili a norma dell'art. 78 e sino alla meta' da loro valore.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art73 · fonte su Normattiva