Art. 79
[1](Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).
[2]Pel Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli e' ridotto, a partire dal 1° gennaio 1906, al 3.75 per cento dei mutui, salvo l'obbligo del contribuito di cui all'art. 95. E' data facolta' di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dalla data dei nuovi contratti, con i benefizi e le norme della presente legge, salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all'art. 95, e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie e sulle relative garanzie.
[3]In nessun caso l'estinzione dei mutui potra' essere protratta oltre il 1960.
[4]Le ipoteche gia' inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validita' ed il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, insieme ai contributi di cui all'art. 95.
[5]E' in facolta' del credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva