Art. 89

[1](Art. 5, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

[2]Il Banco di Napoli fa il servizio di cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco puo' concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, di proprieta' del Credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore a L. 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non e' soggetto a tassa.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art89 · fonte su Normattiva