Art. 96

[1](Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 319 - Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]A modificazione dell'art. 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 186, (1) in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facolta' di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.

[3]------------------- (1) Modificato dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art96 · fonte su Normattiva