Art. 9
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[1](Art. 1, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale di previdenza sono le seguenti:
- a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 21 APRILE 1919, N. 603, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473));
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 21 APRILE 1919, N. 603, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473));
- c)((IL D.L. LUOGOTENENZIALE 21 APRILE 1919, N. 603, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA));
- d)gli interessi annuali del fondo patrimoniale;
- e)ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.
[3]Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrispondera' alla Cassa Nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse.
[4]La disposizione della lettera a) avra' effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.
[5]5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che "[...]; le somme ivi indicate saranno acquisite al tesoro dello Stato".
Testo vigente dal 1 gennaio 1920 al 16 febbraio 1924 · versione 5 su Normattiva