Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1924 al 26 ottobre 1935. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale di previdenza sono le seguenti:
- a)((IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3184 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA));
- b)((IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3184 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA));
- c)((IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3184 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA));
- d)gli interessi annuali del fondo patrimoniale;
- e)ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.
[3]Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrispondera' alla Cassa Nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse.
[4]La disposizione della lettera a) avra' effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che "[...]; le somme ivi indicate saranno acquisite al tesoro dello Stato".
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184
6Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ha disposto (con l'art. 33, comma 5) che "[...]. Le somme ivi indicate saranno acquisite al Tesoro dello Stato".
Testo vigente dal 16 febbraio 1924 al 26 ottobre 1935 · versione 6 su Normattiva