Art. 9

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[1](Art. 1, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale di previdenza sono le seguenti:

  • a)sette decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779;
  • b)meta' degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835;
  • c)l'importo delle eredita' vacanti devolute allo Stato ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;
  • d)gli interessi annuali del fondo patrimoniale;
  • e)ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.

[3]Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrispondera' alla Cassa Nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse.

[4]La disposizione della lettera a) avra' effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 14 dicembre 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art9 · fonte su Normattiva