[1]I vapori incaricati d'un servizio postale ed appartenenti allo Stato od a Compagnie sovvenzionate da uno dei due Stati, godranno nei porti dell'altro delle speciali facilitazioni inerenti al servizio pubblico al quale sono destinati, come pure di tutti i privilegi, immunita' e favori concessi ai postali della Nazione piu' favorita.
[2]Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle due Parti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dalla autorita' dello Stato dal quale esse dipendono.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
