[1]Le navi italiane che si rechino a porti cubani e le navi cubane che si rechino a porti italiani, con carico od in zavorra, non pagheranno altri ne' piu' alti diritti di tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altri che colpiscano lo scafo della nave, all'infuori di quelli ai quali fossero obbligate le navi della nazione piu' favorita.
[2]Per quanto concerne il trattamento locale, la collocazione delle navi, il loro caricamento e scaricamento, come le contribuzioni od imposte quali siansi nei porti, darsene, docks, rade, baie e fiumi dei due paesi, e generalmente per tutte le formalita' e disposizioni alle quali possano essere soggette le navi mercantili, i loro equipaggi ed i loro carichi, i privilegi, favori e vantaggi che sono concessi o si concedessero alle navi della nazione piu' favorita, cono alle merci importate od esportate da dette navi, saranno egualmente concessi alle navi dell'altro paese od alle merci importate ed esportate da queste navi.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
