Le navi da guerra di ciascuna delle due Potenze potranno entrare, rimanere, riparare le loro avarie in quei porti dell'altra il cui accesso sia permesso alle navi della Nazione piu' favorita, e vi saranno sottoposte agli stessi regolamenti come pure godranno degli stessi onori, vantaggi, privilegi ed esenzioni che fossero concessi a quest'ultima.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
