[1]Vi sara' reciprocamente piena e completa liberta' di commercio e di navigazione pei nazionali e per le navi delle Alte Parti contraenti nelle citta', porti, fiumi ed in qualsiasi luogo dei due Stati e loro possedimenti, nei quali si permetta gia', o possa in avvenire permettersi, l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.

[2]Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare o dimorare con tutta liberta' in qualsiasi parte dei territori o possedimenti rispettivi, salvo il diritto di espulsione degli stranieri perniciosi, che ambedue i Governi si riservano, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto pei loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.

[3]Potranno in tutta l'estensione dei due territori esercitare l'industria, praticare il commercio tanto all'ingrosso quanto al minuto, prendere in affitto o possedere le case, i fondachi, gli stabilimenti od i terreni che loro fossero necessari; trasportare merci e denaro e ricevere consegnazioni cosi' dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti pei nazionali.

[4]Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e compre per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi genere, tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno o che li destinino all'esportazione, pero' assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.

[5]Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente o farsi pei medesimi rappresentare od assistere da persone debitamente autorizzate sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scaricamento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno sottoposti ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.

[6]I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne i brevetti d'invenzione, etichette, marche di fabbrica e disegni, purche' adempiano le prescrizioni indicate dalla legge. Per quanto concerne la proprieta' letteraria ed artistica i cittadini di ciascuna delle Alti Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della Nazione la piu' favorita.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art4 · fonte del testo

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