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[1]L'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici, eretto in ente morale, con legge 5 luglio 1908, n. 391, ha la sua sede in Roma ed e' amministrato da un Consiglio direttivo composto:

  • a)di un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro della pubblica istruzione;
  • b)di quattro rappresentanti della classe magistrale designati dalla classe stessa con la rappresentanza della minoranza, nei modi stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge;
  • c)di un rappresentante dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
  • d)di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

[2]Il Consiglio dura in ufficio tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

[3]Esso costituisce nel suo seno una Giunta composta del presidente e di due membri con l'ufficio di preparare i lavori, di curare la esecuzione delle sue deliberazioni, e di provvedere direttamente nei casi d'urgenza, salva la ratifica del Consiglio stesso.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 28 aprile 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art1 · fonte del testo