Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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6 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1927 al 16 dicembre 2009. 249 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'ufficio d'amministrazione dell'Istituto nazionale e' costituito da un direttore di segreteria e da un impiegato d'ordine.
tolto: A coprire l'ufficio di direttore di segreteria e' destinato, su richiesta del Consiglio direttivo dell'Istituto, un funzionario di gruppo A) delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al 9°. Il funzionario messo a disposizione dell'Istituto conserva tutti i diritti inerenti alla sua carriera e le informazioni sul suo conto sono date dal presidente dell'Istituto. Questo rimborsera' all'Erario dello Stato le competenze spettanti al detto funzionario.
tolto: Colle norme del regolamento il Consiglio direttivo nomina l'impiegato d'ordine al quale spetta, con decorrenza dal 1° aprile 1922, il trattamento economico stabilito per gli applicati delle Amministrazioni centrali dello Stato (perso-pale d'ordine) dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, il trattamento stabilito per gli applicati (Gruppo C, grado 12°) dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Gli aumenti periodici sono deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto.
tolto: All'ufficio d'ordine dell'Istituto nazionale per la educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari spetta lo stesso trattamento economico stabilito per gli applicati delle Amministrazioni centrali (Personale d'ordine) dal R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e dal R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.
tolto: Gli aumenti periodici sono deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto.
tolto: L'impiegato e' iscritto, a cura dell'Istituto, alla Cassa di previdenza per gli impiegati comunali e provinciali e delle istituzioni di beneficenza a norma delle leggi 6 marzo 1904, n. 88 e 19 maggio 1907, n. 370.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art13 · fonte del testo