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[1]Il conferimento dei posti e delle borse di studio ha luogo per concorso indetto e giudicato dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della presente legge, fatta eccezione dei posti istituiti dai Comuni, Provincie ed altri enti morali o da privati cittadini che nelle tavole di fondazione abbiano stabilite speciali norme per l'assegnazione del beneficio.
[2]Il concorso viene bandito per ciascun anno scolastico entro il mese di maggio.
[3]Il bando deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 2 agosto 1918
