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[1]Il conferimento dei posti e delle borse di studio ha luogo per concorso indetto e giudicato dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della presente legge, fatta eccezione dei posti istituiti dai Comuni, Provincie ed altri enti morali o da privati cittadini che nelle tavole di fondazione abbiano stabilite speciali norme per l'assegnazione del beneficio.

[2]((Il concorso viene bandito ogni anno entro la 1ª quindicina di aprile. I Comitati provinciali trasmetteranno all'Istituto nazionale, entro il 31 luglio, le istanze documentate dei concorrenti)).

[3]Il bando deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 2 agosto 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1918

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1913 al 2 agosto 1918. 9 parole tolte, 23 parole aggiunte.

Il concorso viene bandito tolto: per ciascun anno scolastico entro il mese di maggio aggiunto: ogni anno entro la 1ª quindicina di aprile. I Comitati provinciali trasmetteranno all'Istituto nazionale, entro il 31 luglio, le istanze documentate dei concorrenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art10 · fonte del testo