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[1]Il conferimento dei posti e delle borse di studio ha luogo per concorso indetto e giudicato dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della presente legge, fatta eccezione dei posti istituiti dai Comuni, Provincie ed altri enti morali o da privati cittadini che nelle tavole di fondazione abbiano stabilite speciali norme per l'assegnazione del beneficio.
[2]((Il concorso viene bandito ogni anno entro la 1ª quindicina di aprile. I Comitati provinciali trasmetteranno all'Istituto nazionale, entro il 31 luglio, le istanze documentate dei concorrenti)).
[3]Il bando deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1918 al 16 dicembre 2009
