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[1]Al concorso per i posti di studio sono ammessi gli orfani di uno o entrambi i genitori, quando non abbiano meno di sei anni compiuti, ne' piu' di tredici al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene bandito.

[2]Le borse potranno essere conferite anche ad orfani che abbiano superato i tredici anni.

[3]I vincitori dei posti e borse di studio ne godono fino a quando non demeritino per condotta e profitto, e non oltre la fine dell'anno scolastico in cui compiano il diciannovesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 luglio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art11 · fonte del testo