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[1]Al concorso per i posti di studio sono ammessi gli orfani di uno o entrambi i genitori, quando non abbiano meno di sei anni compiuti, ne' piu' di tredici al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene bandito.
[2]Le borse potranno essere conferite anche ad orfani che abbiano superato i tredici anni.
[3]I vincitori dei posti e borse di studio ne godono fino a quando non demeritino per condotta e profitto, e non oltre la fine dell'anno scolastico in cui compiano il ((ventesimo)) anno di eta'.
[4]((Se prima di raggiungere tale eta' gli orfani beneficati siano stati o debbano essere iscritti ad un corso di studi superiori, ivi compresi quelli delle scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica, il godimento del beneficio loro conferito potra' essere prorogato fino al compimento del corso medesimo, ma in nessun caso oltre il 23° anno di eta'. Tale proroga e' subordinata al profitto che essi dimostrano di ritrarre dagli studi)).
Testo in vigore dal 16 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
