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[1]L'ufficio d'amministrazione dell'Istituto nazionale e' costituito da un segretario-ragioniere e da un impiegato d'ordine.
[2]A coprire l'ufficio di segretario-ragioniere e' destinato, su richiesta del Consiglio direttivo dell'Istituto, un funzionario scelto fra i ragionieri di ruolo del Ministero della pubblica istruzione. Il funzionario messo a disposizione dell'Istituto conserva tutti i diritti inerenti alla sua carriera; e l'Istituto ne rimborsera' al tesoro l'intero stipendio lordo.
[3]Con le norme del regolamento il Consiglio direttivo nomina l'impiegato d'ordine, al quale e' corrisposto l'annuo stipendio di L. 1500.
[4]((All'ufficio d'ordine dell'Istituto nazionale per la educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari spetta lo stesso trattamento economico stabilito per gli applicati delle Amministrazioni centrali (Personale d'ordine) dal R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e dal R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.
[5]Gli aumenti periodici sono deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto)).
[6]L'impiegato e' iscritto, a cura dell'Istituto, alla Cassa di previdenza per gli impiegati comunali e provinciali e delle istituzioni di beneficenza a norma delle leggi 6 marzo 1904, n. 88 e 19 maggio 1907, n. 370.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1920 al 26 ottobre 1924
