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[1]Il ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha facolta' di sciogliere con decreto Reale il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale, qualora, dopo esservi stato invitato, non si conformi alle norme della presente legge e del relativo regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'ente.

[2]In tal caso l'amministrazione e' affidata ad un Regio commissario, le cui indennita' restano a carico del bilancio dell'Istituto.

[3]Entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento del Consiglio direttivo deve essere costituito il nuovo Consiglio.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art16 · fonte del testo