Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 3 luglio 1985. 182 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, e' necessaria l'autorizzazione governativa.

tolto: I titoli di enti morali stranieri e di Societa' commerciali per azioni legalmente costituite in paese estero ed ivi ammessi alle quotazioni di borsa, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati nel primo comma e ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, concorreranno i seguenti:

tolto: 1° che siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in altri giornali tra i piu' diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Societa' commerciali per azioni: in entrambi i casi, e' necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi;

tolto: 2° che l'ente o la Societa' nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda nella sede della borsa e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 GIUGNO 1985, N. 281

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art13 · fonte del testo