Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1913 al 30 aprile 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Il compratore a termine e' sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facolta' non puo' valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di borsa.
[2]Le modalita' di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 66.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 30 aprile 1924
