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[1]Il compratore a termine e' sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facolta' non puo' valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di borsa.

[2]Le modalita' di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 66.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 30 aprile 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art15 · fonte del testo