Art. 15
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[1]Il compratore a termine e' sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facolta' non puo' valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di borsa.
[2]Le modalita' di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 66.
[3]7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 15 aprile 1924
7Il Decreto 15 aprile 1924 (in G.U. 15/04/1924, n. 90) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dalla data del presente decreto e' sospesa fino a nuova determinazione l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1923, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di societa' anonime e societa' in accomandita per azioni, esercenti il credito".
Testo in vigore dal 30 aprile 1924 al 1 luglio 1998
