Che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa
Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, puo' prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e puo' estendere ad altre borse quelli gia' adottati.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
