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Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, puo' prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e puo' estendere ad altre borse quelli gia' adottati.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art16 · fonte del testo