Art. 58
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. 205 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ogni contravvenzione agli articoli 36 a 44 incluso e' punita coll'ammenda di L. Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, e' dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore inscritto, e' dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. Per la inosservanza delle disposizioni dell'art. 39, l'ammenda e' dovuta dal banchiere o da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.
tolto: Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 34, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.
tolto: E' parimente punita con l'ammenda di lire 10 la infrazione al disposto dell'art. 48, 1° comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.
tolto: Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.
tolto: Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 48, e' applicabile l'ammenda di lire 100.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art58 · fonte del testo